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Sez. 3, Sentenza n. 9643 del 06/11/1996 (Rv. 500343 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 - Contratto di organizzazione di viaggio - Responsabilità dell'agenzia organizzatrice nei confronti del viaggiatore - Responsabilità del vettore - Configurabilità - Onere della prova liberatoria - Incidenza sull'agenzia.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500343-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE

Se durante un viaggio organizzato da un'agenzia, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 il viaggiatore subisce un incidente, l'agenzia stessa ne risponde come vettore, ai sensi dell'art. 1681 cod. civ.; sicché incombe su questa l'onere di provare che colui al quale ha affidato l'esecuzione del trasporto ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1681, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 1, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)