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Sez. 1, Sentenza n. 39748 del 22/04/2016 Cc. (dep. 23/09/2016) Rv. 268067 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto per nuova condanna a pena detentiva - Pena estinta per esito positivo dell'affidamento in prova - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268067-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, qualora il condannato commetta nel quinquennio alro delitto per il quale venga irrogata una condanna a pena detentiva, l'eventuale estinzione della pena e "di ogni altro effetto penale" di detta condanna, conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, non osta alla revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)