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Sez. 1, Sentenza n. 32428 del 04/05/2016 Cc. (dep. 26/07/2016) Rv. 267479 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca per violazione dei limiti previsti dall'art.164 cod.pen. - Precedente condanna del benificiario a pena detentiva - Estinzione della pena e di ogni "altro effetto penale" conseguente ad esito positivo dell'affidamento in prova - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267479-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, ultimo comma cod.pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n.1, cod.pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 dell'Ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso.(In motivazione la suprema Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)