Sez. U, Sentenza n. 3001 del 23/06/1989 (Rv. 463184 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - SENTENZA RESA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - SENTENZA RESA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Anche con riguardo alla pronuncia resa in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense, l'eventuale inosservanza di uno dei componenti del consiglio stesso all'Obbligo di astensione (art. 51 primo comma cod. proc. civ.), che non sia stata fatta valere con istanza di ricusazione, non determina Invalidità, sotto il profilo dell'irregolare Costituzione dell'organo giudicante, con la sola eccezione del caso in cui detto componente abbia un interesse personale e diretto alla causa, sì da assumere la qualità di parte nel relativo giudizio. (V 4444/81, mass n 415151; (V 4188/79, mass n 400699).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)