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Sez. 3, Sentenza n. 4444 del 07/07/1981 (Rv. 415151 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA- NULLITA DELLA SENTENZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415151-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA- NULLITA DELLA SENTENZA - PRESUPPOSTI.*

L'inosservanza, da parte del giudice, dell'Obbligo dell'astensione, nelle ipotesi previste dall'art 51, comma primo, cod proc civ, determina la nullita della sentenza soltanto nel caso in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del processo, in violazione del criterio nemo judex in causa sua, mentre ogni altro interesse indiretto e rilevante al solo fine di consentire l'istanza di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art 52 cod proc civ (sempre che l'interesse sia inquadrabile in una delle ipotesi di astensione obbligatoria), rimanendo esclusa, in difetto di istanza di ricusazione, qualsiasi incidenza sulla regolare Costituzione dell'organo giudicante e sulla validita della sentenza. (Conf 4188/79, mass n 400699).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)