Sez. U, Sentenza n. 5 del 25/03/1993 Cc. (dep. 23/04/1993) Rv. 193120 - 01
Misure di sicurezza - Patrimoniali | Confisca - Applicabilità nel caso di estinzione del reato - Condizioni - Confisca ex art. 722 cod. pen. - Inapplicabilità.
Misure di sicurezza - Patrimoniali
Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, cod. pen., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 cod. pen. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 cod. pen. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 com. 2, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 722 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)