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Sez. 3, Sentenza n. 53692 del 13/07/2017 Cc. (dep. 29/11/2017) Rv. 272791 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati - Proscioglimento per intervenuta prescrizione - Preclusione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272791-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, atteso che l'obbligo di accertamento imposto dal giudice per l'adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)