Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012 (Rv. 623283 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti - Presupposti - Abitualità e prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale - Nozione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., cassando la decisione di merito, ha respinto l'opposizione alla cartella esattoriale per contributi alla gestione commercianti, proposta da soggetto adibito ad un'attività necessaria nel processo aziendale, quale la predisposizione dei documenti di vendita, a titolo non occasionale, considerata la struttura familiare dell'impresa).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)