Sez. U, Sentenza n. 17076 del 08/08/2011 (Rv. 618495 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Attività esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani o coltivatori diretti - Contemporaneo esercizio di altra attività autonoma assoggettata all'obbligo di iscrizione alla gestione separata - Conseguenza - Unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)