Sez. 2, Sentenza n. 3593 del 06/08/1977 (Rv. 387196 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - DISTANZE NECESSARIE - MURO DIVISORIO COMUNE - ESISTENZA - IRRILEVANZA - UTILIZZAZIONE DEL MURO PER L'INSTALLAZIONE DI CONDUTTURE DI SCARICO - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - DISTANZE NECESSARIE - MURO DIVISORIO COMUNE - ESISTENZA - IRRILEVANZA - UTILIZZAZIONE DEL MURO PER L'INSTALLAZIONE DI CONDUTTURE DI SCARICO - INAMMISSIBILITA.*
Il capoverso dell'art 889 cod civ, secondo cui per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli del gas e simili, nonche loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, deve applicarsi ancorche sul confine si trovi un muro divisorio comune, che, pertanto, non puo essere usato, come cosa comune, per apporvi condutture di acqua di scarico, in considerazione della potenzialita dannosa di dette opere. (Conf 2197/75, mass n 375979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)