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Sez. 3, Ordinanza n. 32204 del 10/12/2025 (Rv. 677212-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Parte processuale composta da più soggetti, alcuni dei quali ammessi al patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della stessa - Divisibilità dell'obbligazione nei rapporti esterni - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-10
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677212-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.

Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)