Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29851 del 29/12/2011 (Rv. 620740 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Parte plurisoggettiva - Ammissione limitata ad un soggetto - Spettanze del difensore comune nei confronti dell'erario - Configurabilità - Sussistenza.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
Il difensore che abbia assistito una parte plurisoggettiva, nell'ambito della quale soltanto un soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha diritto alla liquidazione a carico dell'erario, garantendo il disposto di cui agli artt. 130-134 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il compenso dell'attività professionale resa per il soggetto ammesso, senza distinguere l'ipotesi in cui il professionista abbia ricevuto mandato anche da un litisconsorte non ammesso.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)