Sez. L, Sentenza n. 4523 del 13/04/1992 (Rv. 476764 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - In genere | Mancata comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito - Onere di notificazione del ricorso e del decreto predetto - Insussistenza - Preclusione al formarsi del giudicato, conseguente al deposito del ricorso - Conservazione - Impossibilità di eseguire la notificazione del ricorso e del decreto nel rispetto dei termini ex art. 435 cod. proc. civ. - Nuova fissazione di altra udienza in data idonea al detto rispetto - Obbligatorietà - Rinvio disposto alla prima udienza di discussione e successiva notificazione del ricorso e del verbale d'udienza - Equipollenza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - In genere
La mancata comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza di discussione della causa trattata secondo il rito del lavoro, escludendo l'insorgere dell'onere dell'appellante medesimo di provvedere alla notificazione dell'atto di gravame e del decreto stesso, non è incompatibile con la conservazione dell'effetto preclusivo del giudicato formale conseguente al tempestivo deposito del ricorso in appello. Pertanto, quando sopravvenga impossibilità di eseguire tale notificazione nel rispetto dei termini di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 435 cod. proc. civ., deve essere disposta, di ufficio o ad istanza dell'appellante, la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di detti termini, potendo, peraltro, il contraddittorio ritenersi validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere un formale provvedimento di rinnovo, si sia limitato, all'udienza di discussione originariamente fissata, a disporre il rinvio della medesima e l'appellante, nell'osservanza dei ripetuti termini, abbia notificato alla controparte copia del ricorso del decreto e del verbale della prima udienza nella quale è stato disposto il rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)