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Sez. L, Sentenza n. 8509 del 03/08/1995 (Rv. 493555 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Effettuazione dopo l'udienza originariamente fissata e rinviata d'ufficio senza comunicazioni alle parti appellate - Inesistenza giuridica della notificazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493555-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Ricorre l'ipotesi di giuridica inesistenza della notificazione dell'atto di appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza - che nel rito speciale del lavoro determina una situazione definitiva di carenza di contraddittorio, tale da impedire la prosecuzione del giudizio e quindi ogni statuizione sulla domanda - nel caso in cui l'atto di appello e il suddetto decreto siano stati notificati solo dopo l'udienza originariamente fissata per la discussione e rinviata d'ufficio dal Tribunale, senza alcuna comunicazione alle parti appellate di tale rinvio ad altra data mediante notifica (insieme alla copia del ricorso in appello) di un formale provvedimento di rinnovo del decreto di fissazione dell'udienza o di un verbale dell'udienza in cui era stato disposto il rinvio (nella specie, risultava solo aggiunta al testo del provvedimento originale ex art. 435 1 comma cod. proc. civ. un'informale annotazione relativa alla data della nuova udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)