Sez. 3, Sentenza n. 5350 del 16/01/1986 Ud. (dep. 12/06/1986) Rv. 173080 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FRODARE LA FINANZA - RESPONSABILITÀ DELL'ESTRANEO - SUSSISTENZA.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FRODARE LA FINANZA - RESPONSABILITÀ DELL'ESTRANEO - SUSSISTENZA.*
L'estraneo che collude con un militare della guardia di finanza risponde anche egli del reato di collusione, in quanto - con la sua Azione cosciente e volontaria - indubbiamente concorre alla realizzazione dell'evento dannoso voluto dal militare.*
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)