Sez. 1, Sentenza n. 4081 del 08/07/1985 (Rv. 441606 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR IMPONIBILE RISPETTO A QUELLO ANALITICAMENTE DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR IMPONIBILE RISPETTO A QUELLO ANALITICAMENTE DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ADEMPIMENTO - ESTREMI.*
L'Obbligo della motivazione dell'accertamento di maggior imponibile rispetto a quello analiticamente dichiarato dal contribuente, ai sensi e nel vigore dell'art. 37 primo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 sulle imposte dirette, non può ritenersi assolto mediante l'indicazione della complessiva entità dell'imponibile medesimo, e la specificazione delle correzioni apportate alle singole poste, essendo necessaria anche la giustificazione di tali correzioni, con l'enunciazione, sia pure sommaria, delle relative ragioni in fatto ed in diritto. (V 6386/79, mass n 403114; (V 3162/76, mass n 381939).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)