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Sez. 1, Sentenza n. 3162 del 23/09/1976 (Rv. 381939 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - ANALITICITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381939-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - ANALITICITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'Obbligo (imposto dall'art 37 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, DPR n 645 del 1958) di motivazione dell'avviso di accertamento dei redditi che il contribuente avesse omesso di dichiarare, od avesse dichiarato senza indicazione analitica dei relativi elementi attivi e passivi, doveva considerarsi assolto quando l'atto poneva il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di un'efficace contestazione sull'an e sul quantum. L'apprezzamento sulla sufficienza - o meno - della motivazione dell'avviso di accertamento tributario, involgendo l'interpretazione di un atto amministrativo, istituzionalmente demandata al giudice del merito, si sottrae al Sindacato di legittimita, sempre che sia giustificato da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto. (V 1271/71, mass n 351440).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)