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Sez. 2, Sentenza n. 901 del 12/05/1965 (Rv. 311742 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - CAUSE SCINDIBILI - NULLITA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311742-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - CAUSE SCINDIBILI - NULLITA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - EFFETTI.*

Nel caso di un rapporto scindibile (rapporto di credito con piu soggetti passivi solidalmente tenuti o solidalmente ritenuti debitori, in cui il vincolo di solidarieta non da luogo a litisconsorzio necessario), dichiarata la nullita della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, e quindi dell'intero procedimento di primo grado e della relativa sentenza, nei confronti di uno dei convenuti debitori solidali, e dichiarata regolare la notifica dello stesso atto nei confronti degli altri convenuti, il giudice di appello deve operare la scissione delle posizioni rispettive dei convenuti medesimi, e, mentre nei confronti del primo, deve limitarsi alla dichiarazione di detta nullita, nei confronti degli altri, deve esaminare i motivi di appello dagli stessi proposti contro la sentenza di primo grado, senza possibilita di estensione, in relazione ai medesimi, della nullita suddetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)