Sez. L, Sentenza n. 5372 del 14/10/1981 (Rv. 416089 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONVENUTI CONDEBITORI SOLIDALI - SCINDIBILITÀ - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - NEI CONFRONTI DI UNO DEI CONVENUTI CONDEBITORI SOLIDALI - SCINDIBILITÀ - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
L'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in Sede d'impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause. Pertanto, il giudice di appello - dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio (e, quindi, dell'intero procedimento di primo grado e della relativa sentenza) nei confronti di uno dei convenuti condebitori solidali - deve operare la scissione delle posizioni dei convenuti medesimi, limitandosi a dichiarare detta nullità nei confronti del primo ed esaminando, invece, nel merito l'impugnazione proposta dagli altri convenuti, nei cui confronti la sentenza di primo grado è stata validamente pronunciata. (V. 36/74, mass. N. 367532; (V. 88/72, mass. N. 355788; (V. 79/64, mass. N. 300108; (Conf. 1552/67, mass. N. 328300; (Conf. 901/65, mass. N. 311742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)