Sez. 4, Sentenza n. 12333 del 31/10/1995 Ud. (dep. 13/12/1995) Rv. 203618 - 01
Stupefacenti - In genere | Sostanza oggetto di successive cessioni - Morte dell'ultimo cessionario quale conseguenza non voluta dall'assunzione della droga - Nesso di causalità materiale tra la prima cessione e tale evento - Sussistenza - Interruzione del nesso di causalità per effetto delle successive cessioni - Esclusione - Responsabilità di chi ha ceduto direttamente alla vittima la sostanza e dell'originario fornitore - Sussistenza.
Stupefacenti - In genere
Nell'ipotesi di successive cessioni di sostanza stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della droga, non è interrotto per effetto della cessione o delle successive cessioni, dovendosi considerare queste come fattori concorsuali sopravvenienti, non anormali od eccezionali ma del tutto prevedibili - Pertanto, della morte deve rispondere non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la sostanza ma anche l'originario fornitore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)