Sez. 2, Sentenza n. 14213 del 17/12/1999 (Rv. 532310 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Contratto - Risoluzione per inadempimento - Corrispettivo - Anticipo - Restituzione - Obbligo - Debito - Natura - Somma riconosciuta a titolo di svalutazione monetaria - Liquidazione del danno complessivo - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Poiché in tema di risoluzione del contratto per inadempimento è fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora la relativa domanda sia stata strutturata come rivalutazione monetaria e la parte inadempiente sia stata condannata a corrispondere alla parte non in colpa il corrispettivo pattuito con la rivalutazione dello stesso fino alla data della decisione, la maggior somma riconosciuta per la svalutazione monetaria costituisce una forma di risarcimento, la quale, in tale ipotesi, corrisponde alla liquidazione del danno complessivo e assorbe ogni altra voce di danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)