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Sez. 1, Sentenza n. 625 del 20/01/1995 (Rv. 489789 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Contratto - Risoluzione per inadempimento - Condanna della parte inadempiente alla corresponsione del corrispettivo pattuito - Riconoscimento di una maggiore somma per la svalutazione monetaria - Considerazione di detta somma ai fini della liquidazione del danno complessivo - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489789-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Qualora, in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento, nella impossibilità di restituzione della prestazione già eseguita, la parte inadempiente venga condannata a corrispondere alla parte non in colpa il corrispettivo pattuito con la rivalutazione dello stesso fino alla data della decisione, la maggior somma riconosciuta per la svalutazione monetaria costituisce una forma di liquidazione del danno per il mancato pagamento e quindi va considerata ai fini della liquidazione del danno complessivo in moda da evitare che, tramite la liquidazione di altre voci di danno, si concretizzi una duplicazione (o, comunque, una sovrapposizione) che comporti per il contraente fedele un arricchimento ingiustificato e cioè più di quanto avrebbe conseguito dal contratto, se fosse stato regolarmente eseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)