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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5660 del 07/03/2017 (Rv. 644265 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE | Promotore finanziario - Qualifica di imprenditore commerciale - Requisiti.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644265-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE

Ai fini della configurabilità dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte del promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, è sufficiente che egli svolga la propria attività sulla base di un'autonoma organizzazione di mezzi ed a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa sono già presenti, per definizione, in quella del promotore finanziario, la quale rientra tra le cd. attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 com. 1 lett. 5, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)