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Sez. 1, Sentenza n. 18135 del 20/12/2002 (Rv. 559321 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE | Promotore finanziario - Esercizio di Impresa commerciale - Requisiti - Poteri di rappresentanza - Rilevanza - Esclusione - Assoggettabilità a fallimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559321-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE

Ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa da parte del promotore finanziario (figura disciplinata prima dall'art. 5 della legge n. 1/1991, poi dall'art. 23 D.Lgs. n. 415/1996 e quindi dall'art. 31 D.Lgs. n. 58/1998) è irrilevante che quest'ultimo agisca sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Lo stesso, infatti, è definito, dalle disposizioni citate, come colui che esercita professionalmente, "in qualità di dipendente, agente o mandatario", l'attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; pertanto, affinché assuma la qualità di imprenditore è sufficiente che svolga la sua attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa già sono presenti, per definizione, nell'attività del promotore finanziario, la quale rientra, quando è svolta da un imprenditore, tra le attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, cod. civ. e costituisce, dunque, impresa commerciale (con conseguente assoggettabilità, tra l'altro, a fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 com. 1 n. 5, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)