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Sez. 1, Sentenza n. 10232 del 28/04/2010 (Rv. 612781 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Rinvenimento o formazione dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - Esibizione documentale all'udienza collegiale - Ammissibilità - Condizioni - Decisività del documento - Valutazione del Collegio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612781-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

Con riguardo all'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. proc. civ., riguardante il rinvenimento di documento decisivo, non potuto produrre in giudizio, preesistente alla sentenza, al fine di verificare la rilevanza del rinvenimento occorre fare riferimento (nella disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353), al momento dell'assegnazione della causa in decisione, in quanto, sebbene il diritto all'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. si eserciti normalmente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, è consentito alla parte di denunciare all'udienza collegiale il rinvenimento o la formazione del documento ritenuto decisivo qualora ne abbia avuto, senza colpa, la disponibilità tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella collegiale, mentre spetta al Collegio di valutarne la decisività e, in caso di positivo accertamento, rimettere la causa in istruttoria per la rituale acquisizione di esso ovvero, in difetto, non ammetterne la produzione, ciò precludendo la sussistenza delle predette condizioni di revocabilità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)