Sez. 1, Sentenza n. 4610 del 18/05/1996 (Rv. 497675 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Preesistenza del documento alla decisione - Necessità - Limite temporale per la rilevanza revocatoria del documento non potuto produrre - Udienza di assegnazione della causa a sentenza e, nel processo "novellato" dalla legge n. 353 del 1990, scadenza dei termini per le difese finali.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI
Con riguardo all'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. proc. civ. - che presuppone che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio, sia preesistente alla decisione impugnata -, al fine di verificare la rilevanza del rinvenimento del documento deve aversi riguardo alla data dell'udienza in cui la causa viene assegnata a sentenza e, nel rito novellato dalla legge n. 353 del 1990, alla scadenza dei termini per le difese finali di cui agli artt. 190 e 190 bis cod. proc. civ., in quanto, sebbene il diritto di esibizione ex art. 210 stesso codice si esercita normalmente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, alla parte, che rinvenga documenti decisivi "medio tempore" e che sia stata, senza sua colpa, impedita alla produzione anteriore, deve riconoscersi il diritto di denunciarne il rinvenimento al giudice - collegiale o monocratico - incaricato della decisione, il quale avrà l'obbligo, delibata la decisività dei documenti, di riportare la causa in istruttoria per la rituale acquisizione degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 190 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)