Sez. 2, Sentenza n. 2656 del 23/02/2001 (Rv. 544098 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE | Diritto alla risoluzione del contratto in favore dell'acquirente non consapevole dell'altruità della cosa - Condizioni - Mancato adempimento prima della domanda di risoluzione.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IGNORANZA DEL COMPRATORE
Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui in cui il venditore o il promittente venditore assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 cod. civ., sia al compratore che sia consapevole di tale altruità (art. 1478 cod. civ.). Peraltro, mentre in quest'ultima ipotesi il compratore o il promissario acquirente deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice per l'adempimento del venditore o del promissario venditore, nell'ipotesi considerata dall'art. 1479 cod. civ. il compratore o il promissario acquirente può agire "illico et immediate" per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o promittente venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo titolare a favore del compratore o del promissario acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)