Sez. 2, Sentenza n. 960 del 18/02/1986 (Rv. 444482 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN FAVORE DEL COMPRATORE NON CONSAPEVOLE DELL'ALTRUITÀ DELLA COSA - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN FAVORE DEL COMPRATORE NON CONSAPEVOLE DELL'ALTRUITÀ DELLA COSA - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI.*
Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui, in cui il venditore o il promittente venditore assume in proprio la obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 cod. civ., ma anche al compratore che sia consapevole di tale altruità (art. 1478 cod. civ.), in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223, 1453 cod. civ.; peraltro, mentre in quest'ultima ipotesi l'acquirente o il promissario acquirente deve attendere la scadenza del termine (convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice) per l'adempimento del venditore o del promittente venditore, nell'ipotesi considerata dall'art. 1479 cod. civ. l'acquirente o promissario acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o del promittente venditore oppure con la vendita direttamente effettuata dal terzo titolare a favore dell'acquirente o del promissario acquirente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)