Sez. 3, Sentenza n. 10763 del 29/09/1999 (Rv. 530323 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Dovere di diligenza imposto al danneggiato - Portata e limiti - Nel caso di attività comportanti notevoli rischi o opere per il danneggiato.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Il dovere di correttezza imposto al danneggiato dalla norma di cui all'art. 1227 cod. civ. comporta che non sono risarcibili i soli danni che sarebbero stati evitabili con l'ordinaria diligenza. Sono escluse dall'ambito della detta diligenza, peraltro, le attività che comportino, per il creditore - danneggiato, notevoli rischi o spese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)