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Sez. 3, Sentenza n. 5035 del 07/05/1991 (Rv. 472036 - 01)

Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato | Dovere di correttezza imposto al danneggiato - Estensione - Esercizio di azione giudiziaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472036-01

Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

Il dovere di correttezza imposto dall'art. 1227 cod. civ. al danneggiato presuppone una attività dalla quale certamente il danno sarebbe stato evitato o ridotto, ma non implica l'obbligo di iniziare una azione giudiziaria o un'azione esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto ad una attività gravosa o implicante rischi o spese, né a provvedere ad esecuzione forzata, anche se ciò rientra nelle sue facoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)