Sez. 1, Sentenza n. 190 del 27/03/1985 (Rv. 440022 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO CON DESTINAZIONE NON AGRICOLA MA COLTIVATO DA FITTAVOLO, MEZZADRO, COLONO O COMPARTECIPANTE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEI COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONSEGUENZE ANCHE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 385 DEL 1980 E SUCCESSIVE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA CITATA LEGGE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE ARTICOLO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 42 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO CON DESTINAZIONE NON AGRICOLA MA COLTIVATO DA FITTAVOLO, MEZZADRO, COLONO O COMPARTECIPANTE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEI COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - CONSEGUENZE ANCHE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 385 DEL 1980 E SUCCESSIVE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA EX ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA CITATA LEGGE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE ARTICOLO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 42 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In ipotesi di espropriazione di terreno con destinazione non agricola, ma in atto coltivato da fittavolo, mezzadro, colono e compartecipante, la sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dei criteri di Determinazione dell'indennità di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nonché degli analoghi criteri reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e successive proroghe, comporta che l'espropriante, oltre al pagamento dell'indennità in favore dello espropriato in misura corrispondente al valore venale del fondo, in applicazione della disciplina dettata dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 (la quale prevede un'indennità unica, comprensiva dei diritti del coltivatore), resta soggetto al pagamento in favore del coltivatore dell'indennità aggiuntiva contemplata dall'art. 17 secondo comma della medesima legge del 1971 (rimasto in vigore, ancorché privo del necessario collegamento con il diverso sistema di liquidazione dell'indennità "principale" fissato dal precedente art. 16 nei commi dichiarati illegittimi). Ne deriva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 17 secondo comma, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, in considerazione della disparità di trattamento dell'espropriante, nell'indicata situazione di espropriazione di fondo coltivato, nonché della sua sottoposizione ad esborsi eccedenti il valore di mercato del bene espropriato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)