Sez. L, Sentenza n. 8850 del 27/11/1987 (Rv. 456207 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE SOLO PER LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 152 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - RINUNCIA AL CREDITO PER LE SPESE CONTENUTE NEL CONTRORICORSO DELL'INPS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE SOLO PER LA MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 152 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - RINUNCIA AL CREDITO PER LE SPESE CONTENUTE NEL CONTRORICORSO DELL'INPS - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
La disposizione del diritto in contesa deve provenire direttamente dalla parte o da un suo rappresentante cui essa abbia conferito il relativo potere, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 84 cod. proc. civ., non spetta al difensore privo di mandato ad hoc e munito soltanto di procura ad litem; ciononostante, nel caso in cui la sentenza di merito in materia di pensione d'Invalidità sia stata dal lavoratore soccombente impugnata solo per la parte concernente la mancata applicazione dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., la dichiarazione di rinunciare ad avvalersi del credito per le spese processuali, contenuta nel controricorso dell'i.N.P.S., recante in calce, subito dopo la firma del difensore, il mandato ad litem, sottoscritto - con firma debitamente autenticata - dal legale rappresentante dell'istituto, che conferisce al procuratore oltre al potere di rappresentanza in giudizio, anche e specificamente la facoltà di rinunciare alle spese del giudizio di secondo grado, è atto sufficiente per far risalire direttamente all'istituto la predetta dichiarazione di rinuncia, con la conseguente necessità di dichiarare cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la situazione di contrasto oggetto del ricorso per Cassazione. (V 408/86, mass n 440022; (V 4838/85, mass n 442239; (V 2780/84, mass n 434823).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)