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Sez. 6, Sentenza n. 3529 del 26/11/1976 Ud. (dep. 09/03/1977) Rv. 135449 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFESA - NECESSITA DI NUOVA PROCURA NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135449-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DIFESA - NECESSITA DI NUOVA PROCURA NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE.*

Nella ipotesi in cui la parte offesa si sia costituita parte civile innanzi al giudice di primo grado, ed abbia contestualmente nominato il suo difensore, il giudice di appello rettamente ammette il detto difensore, anche se sprovvisto di una seconda procura ad hoc, a rappresentare la parte civile nel giudizio di appello, anche in assenza della medesima, in deroga alla regola generale disciplinatrice della procura alle liti, secondo cui la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e espressa volonta diversa. Deroga che si spiega col principio dell'immanenza della Costituzione della parte civile nel processo penale, sancito dall'art 92 cod proc pen, per cui la mancata Costituzione di essa in appello o in altra fase del giudizio non equivale a revoca della Costituzione precedentemente avvenuta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)