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Sez. 2, Sentenza n. 10640 del 26/04/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161652 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO - INTERVENTO DEL SOLO DIFENSORE SPROVVISTO DI PROCURA SPECIALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161652-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO - INTERVENTO DEL SOLO DIFENSORE SPROVVISTO DI PROCURA SPECIALE - CONSEGUENZE.*

Data l'immanenza della Costituzione della parte civile (per cui la mancata comparizione in appello o in altra fase del giudizio non equivale a revoca della già avvenuta Costituzione) rettamente il giudice di appello ammette, pur in assenza della parte civile, il difensore della stessa, nominato nel giudizio di primo grado, anche se sfornito di nuova procura ad hoc, a svolgere il suo intervento nel giudizio e a prendere le sue conclusioni, costituendo la Mancanza di altra procura speciale una ipotesi di irregolarità, non avente altro effetto che quello dell'esonero dell'imputato, qualora sia rimasto soccombente, dalle spese sostenute dalla parte civile in appello. (V mass n 134838; (V mass n 127726; (V mass n 114542; (V mass n 113453; (V mass n 111890; (Conf mass n 135450; (Conf mass n 135449; (contra mass n 149123; (contra mass n 123431, nel senso che in Mancanza di procura speciale il difensore di parte civile non può concludere per difetto di legittimazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)