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Sez. L, Sentenza n. 1741 del 17/03/1982 (Rv. 419584 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - "ERRORES IN PROCEDENDO" - DENUNZIE DI VIOLAZIONE DI LEGGE PROPOSTE DALLE PARTI - LIMITE AD ALTRO ACCERTAMENTO AL DI FUORI DELLE CENSURE PROPOSTE - ESCLUSIONE - TUTELA DEL DIRITTO DELLE PARTI ALLA DIFESA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DELLE RELATIVE CONDIZIONI - ILLIMITATEZZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO ESEGUITA EX ART. 143 COD. PROC. CIV. NONOSTANTE LA SUSSISTENZA E CONOSCENZA DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO DEL DESTINATARIO.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419584-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - "ERRORES IN PROCEDENDO" - DENUNZIE DI VIOLAZIONE DI LEGGE PROPOSTE DALLE PARTI - LIMITE AD ALTRO ACCERTAMENTO AL DI FUORI DELLE CENSURE PROPOSTE - ESCLUSIONE - TUTELA DEL DIRITTO DELLE PARTI ALLA DIFESA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DELLE RELATIVE CONDIZIONI - ILLIMITATEZZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO ESEGUITA EX ART. 143 COD. PROC. CIV. NONOSTANTE LA SUSSISTENZA E CONOSCENZA DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO DEL DESTINATARIO.*

In tema di accertamento di vizi processuali, le denunzie di violazione di legge proposte all'esame della Corte di Cassazione non costituiscono un limite che le impedisca di procedere ad accertamenti anche al di fuori delle censure proposte, purché con riferimento all'atto oggetto della denuncia e nell'ambito delle nullità rilevabili di ufficio; ciò, in particolare, allorquando si tratti di assicurare a ciascuna delle parti il diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio, afferendo tale potere all'applicazione di un principio fondamentale riconosciuto dal diritto internazionale e sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. (nella specie, ritenuto fondato il motivo di ricorso riguardante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo per essere avvenuta a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., benché risultasse dai registri dello stato civile quale fosse la residenza all'estero del notificato, la suprema Corte ha rilevato che la notificazione, da ritenere avvenuta a norma dell'art. 142 cod. proc. civ. era (altresì) nulla perché eseguita all'estero, con invio in un Paese diverso da quello di effettiva destinazione per effetto di errore materiale nella compilazione dell'indirizzo e per inosservanza delle formalità imposte da tale norma).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)