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Sez. L, Sentenza n. 3266 del 30/05/1985 (Rv. 440929 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - ART. 348 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DECLARATORIA IN APPELLO DELL'IMPROCEDIBILITÀ - RICORSO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440929-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - ART. 348 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DECLARATORIA IN APPELLO DELL'IMPROCEDIBILITÀ - RICORSO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ.*

Con riguardo a controversia soggetta al (nuovo) rito del lavoro, nel caso in cui il giudice di appello, ai sensi del primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ., abbia dichiarato l'improcedibilità dell'appello, la suprema Corte, anche se la pronuncia di improcedibilità dell'appello sia stata censurata per l'irrituale applicazione dell'art. 348 citato, ha il potere di cassare la sentenza con rinvio per l'esame del merito dell'appello, per essere la menzionata norma dell'art. 348 del tutto inapplicabile nel rito del lavoro, coordinandosi la censura formulata con l'obiettivo, perseguito dal motivo d'impugnazione, di ricondurre il processo alla sua corretta decisione nel merito. (V 1884/82, mass n 419727; (V 1741/82, mass n 419584).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)