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Sez. 3, Sentenza n. 977 del 20/04/1963 (Rv. 261386 - 01)

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - NOTAIO CHE ABBIA ROGATO UN ATTO DI QUIETANZA PER SOMMA RISCOSSA DALLA CURATRICE DI UN MINORE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - DIVIETO DI CUI ALL'ART 28 N 1 LEGGE N 89 DEL 1913.*
Stato
decisa il 1963-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261386-01

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - NOTAIO CHE ABBIA ROGATO UN ATTO DI QUIETANZA PER SOMMA RISCOSSA DALLA CURATRICE DI UN MINORE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - DIVIETO DI CUI ALL'ART 28 N 1 LEGGE N 89 DEL 1913.*

Poiche l'art 374 cod civ stabilisce che 'il tutore non puo senza la autorizzazione del giudice tutelare riscuotere capitalì e l'art 54 del regolamento notarile (RD 10 settembre 1914 n 1326) prescrive che 'i notai non possono rogare contratti nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che e dalla legge espressamente stabilitò, il notaio che abbia rogato un atto di quietanza per somma riscossa dalla curatrice di un minore senza l'autorizzazione del giudice tutelare, incorre nella inosservanza delle indicate Disposizioni e tale inosservanza costituisce una delle ipotesi comprese genericamente nell'ambito del divieto espresso nell'art 28 n 1 della legge 16 febbraio 1913 n 89, sull'ordinamento del notariato, per tutti gli Atti proibiti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)