Sez. U, Ordinanza n. 19196 del 12/07/2025 (Rv. 675247-02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Inadempimento di obbligazioni pecuniarie assunte dalla P.A. nei confronti di privati - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, laddove non venga dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità del predetto accordo contrattuale, a nulla rilevando, ai fini del riparto, la natura pubblica dell'ente contraente. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia tra P.A. e società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, avente ad oggetto la condanna di quest'ultima all'adempimento delle obbligazioni assunte con un atto d'obbligo di natura paritetica, sul presupposto che la stessa non involgesse alcun accertamento e alcuna statuizione sull'esercizio di poteri pubblici).
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)