Sez. U - , Sentenza n. 5386 del 18/02/2022 (Rv. 663855 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Controversia relativa alla revisione del corrispettivo - Adeguamento sulla base di una clausola contrattuale - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di gestione del ciclo dei rifiuti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia fra il gestore di impianto di smaltimento ed il comune per il pagamento dei maggiori costi derivanti dall'introduzione del cd. indice di respirazione dinamico potenziale, atteso che il rapporto di debito-credito dedotto in giudizio non involge elementi riconducibili ad un rapporto pregiudicante nel quale la P.A. creditrice intervenga con poteri autoritativi ma aspetti puramente patrimoniali, essendo rimessa all'autorità regionale (nella specie, la Regione Umbria) la predeterminazione dei proventi da riversare ai comuni.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 com. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)