Sez. L, Sentenza n. 9052 del 06/07/2000 (Rv. 538301 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Riassunzione a seguito di regolamento di competenza - Domanda minore rispetto a quella proposta inizialmente - Nuovo mandato alla lite - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
A seguito della riassunzione della causa dinanzi al giudice designato come competente in sede di regolamento, la proposizione di una domanda minore rispetto a quella inizialmente proposta, previa espressa o tacita rinunzia - non sindacabile dalla convenuta per carenza di interesse - ad alcune delle domande, rientra nel mandato alla lite originariamente conferito e non richiede perciò un nuovo mandato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)