Sez. 1, Ordinanza n. 21162 del 04/11/2004 (Rv. 577957 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Incompetenza - Comparsa di riassunzione del giudizio - Domanda minore rispetto a quella inizialmente proposta - Ammissibilità - Riduzione del petitum - Conclusioni - Conferma.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Anche se la riassunzione prevista dall'art. 50 cod. proc. civ., in forza della quale il giudizio prosegue, non impone di riprodurre nella comparsa di cui all'art. 125 disp. att. tutte le domande originariamente proposte, possono tuttavia prospettarsi domande qualitativamente e/o quantitativamente minori rispetto a quelle già avanzate al giudice incompetente, riducendo il petitum ad alcune delle istanze iniziali e confermando tale riduzione con le conclusioni, le quali, se richiamano precedenti domande, non possono che riferirsi a quelle dell'atto riassuntivo.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)