Sez. 2, Sentenza n. 512 del 14/02/1968 (Rv. 331582 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM- ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - LAVORATRICI IN AGRICOLTURA - INDENNITA UNA TANTUM- EQUIPARAZIONE SOSTANZIALE ALL'ASSISTENZA PER MALATTIA - APPLICABILITA DEL D L 12 APRILE 1946 N 212 - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM- ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - LAVORATRICI IN AGRICOLTURA - INDENNITA UNA TANTUM- EQUIPARAZIONE SOSTANZIALE ALL'ASSISTENZA PER MALATTIA - APPLICABILITA DEL D L 12 APRILE 1946 N 212 - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI.*
La indennita una tantum prevista per le lavoratrici agricole, non avente qualifica impiegatizia, dall'art.22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, non si differenza completamente dalle altre provvidenze a favore delle lavoratrici gestanti e puerpere e, ai fini assicurativi, dall'assistenza per malattia. Nel sistema legislativo sussiste una sostanziale equiparazione, ai fini delle indennita assicurative e della relativa disciplina, (salve, naturalmente le Disposizioni particolari) della gravidanza e del puerperio alla malattia. L'indennita una tantum concessa dall'art. 22 sopra richiamato non e altro che una delle provvidenze disposte a favore delle lavoratrici a cagione di quello stato particolare che e la gravidanza, da cui consegue l'assenza obbligatoria dal lavoro (con la conseguenziale perdita del salario). Il fatto che tale indennita venga corrisposta in due rate toglie ogni base alla differenziazione tra assistenza periodica e non periodica. Da cio deriva che anche all'indennita una tantum in Mancanza di diverse Disposizioni specifiche e applicabile la regolamentazione contenuta nel d.l. 12 aprile 1946 n. 212. Il diritto alle prestazioni assicurative decorre dalla data di validita degli elenchi nominativi (art.4 comma 1) o della data del rilascio del certificato provvisorio che attesti la qualifica in base alla quale il lavoratore ha diritto alla iscrizione negli elenchi. (V. 2316-67, massima n. 329540).*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 22, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)