Sez. 2, Sentenza n. 2316 del 07/10/1967 (Rv. 329540 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - MATERNITA - EQUIPARAZIONE DELLA ASSICURAZIONE MATERNITA A QUELLA CONTRO LE MALATTIE - TERMINE PRESCRIZIONALE DI UN ANNO EX ART 6 LEGGE N 138 DEL 1943 - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - MATERNITA - EQUIPARAZIONE DELLA ASSICURAZIONE MATERNITA A QUELLA CONTRO LE MALATTIE - TERMINE PRESCRIZIONALE DI UN ANNO EX ART 6 LEGGE N 138 DEL 1943 - APPLICABILITA.*
L'art.17 della legge 26 agosto 1950, n.860, che dispone che alle lavoratrici madri, per tutto il periodo (in prossimita del presunto parto e dopo il parto) di assenza obbligatoria dal lavoro, va corrisposta un'indennita - con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie-, equipara l'Assicurazione maternita a quella contro le malattie ai fini della disciplina assicurativa e particolarmente della procedura volta a conseguire le indennita di carattere assicurativo. Pertanto, alle azioni relative alle prestazioni assicurative, dovute alle lavoratrici madri per il periodo predetto, si applica il termine prescrizionale di un anno stabilito nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n.138.*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 17, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)