Sez. U, Sentenza n. 5534 del 12/09/1983 (Rv. 430473 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - RICORSO DI PUBBLICO DIPENDENTE RELATIVO AL RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - PRONUNCIA SULLA SUSSISTENZA DI DIRITTI E OBBLIGHI INERENTI ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - RICORSO DI PUBBLICO DIPENDENTE RELATIVO AL RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - PRONUNCIA SULLA SUSSISTENZA DI DIRITTI E OBBLIGHI INERENTI ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - INSUSSISTENZA.*
La pronuncia, con la quale la Corte dei conti, in Sede di ricorso del pubblico dipendente per il riconoscimento e la liquidazione del trattamento pensionistico, affermi diritti ed obblighi inerenti alla contribuzione previdenziale obbligatoria, esorbita, con riguardo a tale statuizione, dai limiti esterni delle proprie attribuzioni giurisdizionali, invadendo la giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo (a secondo che detti diritti ed obblighi siano attinenti al rapporto con l'istituto previdenziale od al rapporto d'impiego con il datore di lavoro). (V 1113/81, mass n 411674; (V 3795/80, mass n 407638).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)