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Sez. U, Sentenza n. 3795 del 14/06/1980 (Rv. 407638 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CORTE DEI CONTI - DEDUZIONE DI VIOLAZIONI DELLA LEGGE SOSTANZIALE O DI QUELLA PROCESSUALE RELATIVE AL MODO DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DI DETTO GIUDICE SPECIALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407638-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CORTE DEI CONTI - DEDUZIONE DI VIOLAZIONI DELLA LEGGE SOSTANZIALE O DI QUELLA PROCESSUALE RELATIVE AL MODO DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DI DETTO GIUDICE SPECIALE - INAMMISSIBILITA.*

Poiche il ricorso per Cassazione contro le decisioni della Corte dei conti e consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, il Sindacato della suprema Corte, circoscritto alla osservanza dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice speciale, non puo essere chiesto su dedotte violazioni della legge sostanziale o della legge processuale, che riguardano il modo in cui quelle attribuzioni vengono in concreto esercitate. (V 626/78, mass n 389940; (V 3160/75, mass n 377259).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)