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Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 15/07/2009 (Rv. 609174 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Notifica della cartella esattoriale - Termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura perentoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609174-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte dirette, il termine per la notifica della cartella di pagamento previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha natura perentoria, dovendosi privilegiare un'interpretazione della norma sia letterale, che teleologica - avallata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 107 del 1993 come l'unica costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - secondo la quale il contribuente non può essere lasciato indefinitamente esposto all'azione esecutiva del Fisco.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)