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Sez. 5, Sentenza n. 1837 del 28/01/2010 (Rv. 611592 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Termini - Art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Versione anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 193 del 2001 - Ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo - Violazione - Nullità della procedura esecutiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611592-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il termine per la notifica della cartella di pagamento, individuato nell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, attiene al rapporto fra ente impositore ed esattore, e non rileva nei confronti del contribuente, con la conseguenza che la sua violazione non comporta nullità della procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)