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Sez. 1, Sentenza n. 2501 del 28/02/1992 (Rv. 476005 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Controversie assoggettate - Rapporti di agenzia | Patto di non concorrenza - Inserimento in un contratto di agenzia caratterizzato da un rapporto di parasubordinazione - Violazione - Controversia relativa - Pretore in funzione di giudice del lavoro - Competenza per materia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476005-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Controversie assoggettate - Rapporti di agenzia

Le norme sulla concorrenza sleale (articolo 2598 e seguenti cod. civ.) rappresentano un'applicazione specifica del dovere generico di non cagionare danni ingiusti ad altri (art. 2043 cod. civ.), riferita al campo della tutela dei prodotti dell'azienda e la violazione delle stesse comporta responsabilità extracontrattuale a carico del colpevole; quando, invece, il patto di non concorrenza è inserito in un contratto, la sua inosservanza dà luogo ad una responsabilità esclusivamente contrattuale. Ne consegue che la controversia insorta a seguito della violazione del patto di non concorrenza, inserito in un contratto di agenzia caratterizzato da un rapporto di parasubordinazione, configura una ipotesi di responsabilità contrattuale; che rientra nella competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)