Sez. 2, Sentenza n. 5901 del 20/04/2001 (Rv. 546140 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Rapporti di agenzia - Danno da violazione della clausola pattizia di non concorrenza successivamente alla cessazione del rapporto - Controversia relativa - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE
Rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ., la controversia instaurata dal preponente contro l'agente persona fisica per violazione della clausola pattizia di non concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, atteso che è configurabile una responsabilità contrattuale, essendo tale clausola espressamente inserita nel contratto e collegata al pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante dalla cessazione di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)