Sez. 2, Sentenza n. 6736 del 23/05/2000 (Rv. 536843 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deducibilità "ex novo" in Cassazione - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Il giudicato esterno (quello, cioè, formatosi tra le stesse parti in un precedente giudizio), che rende improponibile la domanda già accolta o rigettata con decisione definitiva, non è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, né è deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)